Art. 2.

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive e dell'interno, adotta, con proprio decreto, un regolamento recante norme per l'attuazione dell'articolo 1, comma 2. Il regolamento fissa, in particolare, le modalità di costituzione dei gruppi di accertamento di cui al citato articolo 1, comma 2, i criteri e i requisiti per la nomina dei sanitari e le modalità in base alle quali gli stessi procedono agli accertamenti di propria iniziativa nonché le procedure per la segnalazione delle emissioni di odori sgradevoli comportanti disagi per i cittadini.
      2. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni ai responsabili delle lavorazioni e delle discariche dalle quali originano odori

 

Pag. 3

sgradevoli rilevati dai gruppi di accertamento di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni previste in materia dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, intendendosi assimilati ai rifiuti gli odori sgradevoli.